Il Ministero del Lavoro, con propria circolare dell’11 novembre 2010, ha fornito ulteriori specifiche istruzioni al personale ispettivo relativamente ai controlli e alla repressione del lavoro sommerso.
In particolare, la circolare specifica che sulla base delle nuove norme introdotte dall’art. 4 del Collegato al Lavoro (Legge 183/2010) il presupposto per l’individuazione del lavoro nero è costituito dall’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi viene confermata l’applicabilità della cosiddetta “maxisanzione”quale misura sanzionatoria aggiuntiva che non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nel caso di irregolarità nella costituzione del rapporto di lavoro quali consegna al dipendente del documento con le informazioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro stesso, omesse registrazioni sul Libro unico, ecc..
Il potere ispettivo non è affidato esclusivamente agli uffici Regionali e Provinciali del Lavoro ma è di competenza anche di ispettori dell’INPS, dell’INAIL, Carabinieri e Guardia di Finanza.
Vale la pena di sottolineare come la circolare in oggetto specifichi come la sanzione possa essere irrogata anche nei casi nei quali non sia stata effettuata la comunicazione e la denuncia all’istituto assicuratore per “il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale ; i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale”
La disciplina è certamente complessa, ma è opportuno ricordare che uno dei casi che in passato era più frequentemente alla base di lavoro nero era costituito da brevi periodi di assunzione irregolare aventi la funzione di prova del lavoratore stesso da parte dell’impresa che in tal modo ne “provava” la corrispondenza o meno al compito da svolgere.
Proprio per dare una soluzione a tale problema l’ultimo Contratto Nazionale di Lavoro ha modificato i periodi di prova nell’ottica di un allungamento finalizzato proprio a regolarizzare a tutti gli effetti la prova ed evitare così alle imprese sanzioni estremamente pesanti.
Ricordiamo che Il periodo di prova, pattuito in forma scritta antecedentemente all’inizio della prestazione con indicazione della qualifica di adibizione del lavoratore nel corso del patto di prova, non potrà superare i giorni di effettivo lavoro di seguito specificati:
IMPRESE ARTIGIANE livelli IMPRESE INDUSTRIALI
- A1 Super, B1……………… .. gg. 150 - I,II ………………….……… …gg. 135
- A1, B2……………………… ..gg. 100 - IIIA, IIIB…………………… …gg. 90
- A2, B3 super……………… gg. 80 - IV………………………………gg. 75
- A3, B3,A4, B4……………….gg. 50 V,VI………..………………….gg. 45
Per situazioni particolari (riassunzioni, contratti a termine, ecc) si possono richiedere ulteriori informazioni inviando una mail a info@panificatori.fvg.it