L’INPS, con Messaggio n. 32661 di data 3 dicembre 2010 ha specificato che nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità la stessa potrà essere effettuata con contratto a termine purchè non superiore ai 12 mesi anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine stesso.
Ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001 e permanendo comunque le agevolazioni contributive previste per tali assunzioni dalla legge 223/1991.
Se avviene che l’assunzione del lavoratore in mobilità è comunque giustificata dalle ragioni sopra richiamate, il contratto a termine potrà anche superare i 12 mesi.