Assunzioni in sostituzione per maternità

L’INPS haq chiarito con propria nota (messaggio 1382/2011) che la riduzione dei contributi relativamente ad assunzioni in sostituzione di lavoratrici in maternità spettano all’azienda anche se la lavoratrice deecide di sospendere il lavoro un mese più tardi comunicandolo al datore di lavoro dopo che lo stesso ha già assunto il sostituto.

Come noto, la riduzione prevista per chi assume con contratto a tempo determinato per sostituzione materinità è del 50% dei contributi ed è relativa per le imprese con meno di 20 dipendenti.

Tale assunzione si può fare con un mese di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.  Se la lavoratrice che deve usufruire del congedo per maternità decide dopo l’assunzione del sostituto di prolungare il periodo lavorativo , la deduzione contributiva può comunque operare.

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