La Cassazione, con sentenza di gennaio, ha deciso che il datore di lavoro che abbia già intimato il licenziamento al dipendente, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Pertanto entrambi i licenziamenti intimati sono teoricamente atti a determinare la risoluzione del rapporto, con la specificazione che il secondo licenziamento diviene produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente
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