I contratti a termine sono regolamentati dall’ art. 1 del D.Lgs.n.368/2001.
In particolare, essi si basano sul fatto che la regola generale sia costituita dai contratti a tempo indeterminato e che quelli a tempo determinato ne siano “un’eccezione giustificata da esigenze di carattere temporaneo e comunque non stabili”.
Nello specifico, la norma prevede che alla base della stipulazione di un contratto a termine vi siano “ ragioni di ordine tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo” che siano ben descritte nel contratto stesso e che pur non essendo necessariamente di carattere eccezionale siano comunque da considerarsi temporanee al momento della stipula anche se successivamente esse possono divenire stabili e permanenti.
Il Collegato al Lavoro, con l’articolo 32, ha inteso intervenire sulla materia specificando che ove si verificasse l’insussitenza delle condizioni sopra richiamate e il contratto a termine fosse conseguentemente da considerarsi automaticamente quale contratto a tempo indeterminato, venga prevista l’applicazione di una sanzione compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità retributive anche a distanza di tempo dal termine del rapporto di lavoro.
E’ importante dunque, qualora si ricorra a questa tipologfia contrattuale, tenere ben presente l’obbligo di corrispondere alle specifiche che la norma prevede sulle ragioni e sulla temporaneità delle stesse al momento dell’assunzione.