Si informa che l’Ente Bilaterale nazione per la Panificazione (EBIPAN) ha sottoposto per le vie brevi agli uffici finanziari richiesta di chiarimento in merito all’applòicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% per il lavoro notturno per i panificatori (Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010).
Al riguardo, il parere informale fornito ad EBIPAN conferma l’interpretazione che l’Ente stesso aveva proposto e che di seguito si riporta.
NOTA INTERPRETATIVA regime di detassazione delle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza o ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa. ( DL 93/2008)
Nella riunione del 27 gennaio u.s. le Organizzazioni sindacali rappresentate nel Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale panificatori ( Ebipan) ha valutato la necessità di promuovere interpello all’Agenzia delle Entrate per avere chiarezza definitiva se le prestazioni di lavoro notturno normalmente prestato dai lavoratori occupati nelle aziende di panificazione rientrino nel sistema di detassazione agevolata del 10%.
Il tutto tenendo conto della risoluzione n. 130/E nella quale ALFA per il settore poligrafico precisa (pag. 1) nella sua richiesta che la particolare organizzazione del lavoro del settore “consente di ottimizzare i regimi produttivi anche al fine di pervenire ad una maggiore copertura informativa dei quotidiani “ e che essa “conseguentemente…ha assunto una configurazione strutturale nelle imprese del settore” .
Argomentazione che può valere (anche se non ci sono i turni) per l’organizzazione produttiva dei panifici il cui lavoro notturno nasce dalla necessità di far godere del pane fresco al mattino presto.
Così in altro passaggio della circolare (pag. 3) l’Agenzia afferma che “per ragioni di coerenza logico-sistematica il regime che agevola sia il compenso ordinario che la maggiorazione è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.
In premessa, va precisato che nel settore della panificazione il lavoro notturno costituisce elemento strutturale dell’organizzazione aziendale strutturata per rispondere alle necessità produttive indispensabili per poter fornire pane fresco ai consumatori fin dalle prime ore della mattina.
Fermi restando i casi nei quali tale lavoro sia effettivamente connesso alle prestazioni di lavoro riconducibili ad “incrementi di produttività, innovazione” per i quali non si pongono problemi interpretativi, va sottolineato il fatto che il lavoro notturno viene prestato in forma ordinaria e – talvolta – straordinaria – nella necessità di fornire il prodotto fresco di giornata ai consumatori e che ciò ha assunto configurazione strutturale nelle imprese del settore.
Si ritiene peraltro che, pur non sussistendo necessariamente gli elementi relativi ad “incrementi di produttività “ che sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione, si ritiene legittimo considerare che sussistano invece “elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. Infatti, e particolarmente nell’attuale situazione di mercato caratterizzata da una fortissima concorrenza nel settore della panificazione connessa a prodotti sostitutivi del pane fresco nonché alle molteplici tipologie di pane conservato, l’andamento economico dell’impresa produttrice di pane e prodotti da forno freschi (per definizione tali da essere consumati nell’arco delle 24 ore), la sua redditività e la sua competitività sono strettamente connesse alla necessità di un posizionamento specifico di mercato tale da distinguersi nettamente da altre offerte produttive grazie alla peculiare produzione di un prodotto fresco di giornata che strutturalmente e necessariamente richiede l’inizio della lavorazione nelle ore notturne al fine proprio di assicurare un positivo andamento economico dell’impresa deteminandone in tal modo reali elementi di competitività e conseguente redditività della stessa.