Con sentenza n. 5237 del 4 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso un dipendente abbia subito un demansionamento o una dequalificaizone (cioè un passaggio a competenze o inquadramento inferiori) il risarcimento dello stesso non sia automatico, se ciò avviene a seguito di ristrutturazione interna aziendale.
Il parametro di valutaizone individuato dalla Corte di Cassazione è stato la concreta riqualificazione in senso inferiore delle mansioni del lavoratore, accompagnata dalla dimostrazione che ciò comportasse un pregiudizio effettivo a livello professionale, nonché biologico e, in questo caso, il in quanto il lavoratore non era riuscito a dimostrare il pregiudizio subito a livello professionale né il danno biologico.
fonte: il sole 24 ore