Dal 21 marzo diviene obbligatorio il tentativco di conciliazione prima dell’avvio di cause sia civili che commerciali.
Lo stabilisce il Decreto Legislativo n. 28/2010 il quale prevede, per chi vuole intentare una causa civile o commerciale, l’obbligo di attivare preliminarmente un tentativo di mediazione dinanzi agli appositi organismi di conciliazione, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Le operazioni di conciliazione – per le quali non è necessaria l’assistenza dei legali – possono essere attivate attraverso la presentazione dell’apposita domanda all’organismo di conciliazione prescelto. Per tale incombente, può essere consultato l’elenco presente all’interno del sito del ministero della Giustizia.
In particolare, la mediazione è condizione di procedibilità per le liti concernenti le seguenti materie: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; contratti bancari; contratti finanziari. Per le controversie relative alle materie del condominio e del risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione scatterà a partire dal prossimo 21 marzo 2012.
fonte : www.giustizia.it