La corte di Cassazione, La Cassazione, con sentenza n. 4276/2011 ha affermato che la diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello. Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato.
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