Mercoledì 6 aprile è stato siglato tra l’unone Regionale Panificatori FVG e le rappresentanze regionali di Fai CISL, Flai CGIL e Uila UIL, l’accordo territoriale che consente ai datori di lavoro che applicano il contratto Federpanificatori di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione.
Tale decontribuzione, già valida per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente al lavoro notturno e straordinario, non poteva essere applicata per il 2011 in assenza di un accordo contrattuale di carattere territoriale. La siglatura dell’accordo di cui sopra rende invece applicabile la decontribuzione anche per l’anno in corso.
Ecco il testo integrale del documento:
ACCORDO DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2011
Stipula di Accordo territoriali in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo di imposta 2011 (dall’art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell’ari 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Le Parti:
Unione Regionale Panificatori Friuli Venezia Giulia rappresentata da EDVINO JERIAN, CLAUDIO COZZUTTI, PIERLUIGI ORLANDI, ANTONIO FOLLADOR,
FAI – CISL FVG rappresentata da GIOACCHINO SALVATORE, FLAI CGIL FVG rappresentata da MICHELANGELO CANCIANI e UILA-UIL FVG rappresentata da PIERPAOLO GUERRA;
convengono quanto segue:
Per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del vigente CCNL-Panificazione nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell’agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Le imprese che applicano il citato contratto, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale e premi di produttività) erogati nell’anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.
Letto, firmato e sottoscritto
Unione Regionale Panificatori Friuli Venezia Giulia
FAI – CISL FVG,
FLAI CGIL FVG
UILA-UIL FVG
in Trieste, il 6 aprile 2011