Con sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione dei compensi al fisco da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta), non esime il soggetto obbligato (lavoratore) dal pagamento del tributo, in presenza di compensi erogati “in nero”, atteso che lo stesso è specificatamente gravato dall’obbligo di dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, nel rispetto del criterio di progressività postulato dall’art. 53 della Costituzione, va calcolata l’imposta dovuta.
fonte: DPL Modena