Con sentenza n. 9769 del 4 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non rappresenta un diritto (al di fuori delle ipotesi “legali” come quella dei malati oncologici, secondo la previsione dell’art. 12 del D.L.vo n. 61/2001) pur se è prevista dal CCNL come tipologia di richiesta ed il lavoratore di trova a possedere le condizioni di priorità individuate dal contratto integrativo aziendale. La scelta del datore di lavoro è discrezionale, atteso che lo stesso deve valutare le “esigenze tecnico- produttive ed organizzative.
fonte: www.dplmodena.it