VENDITA PRODOTTI ALCOLICI

A seguito di controlli da parte di ispettori degli uffici della Dogana di Trieste continuano ad verificarsi situazioni in cui gli organi di vigilanza erogano multe per la mancanza  della licenza sugli spiriti.

A tale proposito sarà utile ricordare che tutte le aziende che esercitano la vendita di prodotti alcolici con gradazione superiore a 1,2° (anche solo birra o vino o spumante) devono essere in possesso della “Licenza d’esercizio per l’ attività di minuta vendita di prodotti alcolici” ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. 26.10.995, n° 504.

Si raccomanda pertanto di verificare la presenza e validità di tale licenza nel proprio punto vendita ricordando che la licenza non è valida se è intestata a persona fisica diversa dal titolare e che se non si possiede nel proprio negozio di vendita la licenza in ORIGINALE, si è comunque sanzionati.

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