Comunicazioni Iva oltre i 3mila euro, istruzioni per l’uso

Pubblichiamo in forma integrale il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate relativo alla circolare 24/E del 30 maggio reperibile integralmente swul sito dell’Agenzia  ( www.agenziaentrate.gov.it) in merito agli obblighi di comunicazione per operazioni superiori ai 3mila euro.

Ecco il testo del comunicato : 

Comunicazioni Iva da 3mila in su, istruzioni per l’uso:

Chi, cosa, come e quando inviare le operazioni rilevanti.

 Operazioni Iva da segnalare al Fisco: chi è dentro e chi resta fuori. Con la circolare 24/E diffusa oggi, l’Agenzia torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).

Esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe – Soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva.

Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere a quest’obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.

Il calendario delle comunicazioni

 

Per l’anno 2010

Operazioni rilevanti

Soglie

Scadenze

 

Operazioni con fattura

Pari o sopra i 25.000 euro (al netto dell’Iva)

31 ottobre 2011

 

 

Per l’anno 2011

Operazioni rilevanti

Soglie

Scadenze

Operazioni con fattura

 

Pari o sopra i 3.000 euro (al netto dell’Iva)

 

30 aprile 2012

Operazioni senza obbligo di fattura

 

Pari o sopra i 3.600 euro (Iva inclusa)

 

30 aprile 2012

 

 Fuori i minimi, le operazioni Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti – Il documento di prassi spiega che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia.

Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva.

Le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate – Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.

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