Ricordiamo a tutti i panificatori della Regione che, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 7/2011, tutte le imprese di panificazione operanti alla data del 23 giugno 2011 debbono comunicare entro il 23 dicembre al registro delle imprese, mediante la comunicazione unica, il nominativo del responsabile di panificazione.
Per quanto riguarda invece le imprese di nuova costituzione occorre presentare la SCIA con l’indicazione del responsabile della panificazione (art. 38) il quale deve possedere alternativamente uno dei requisiti ex art. 37. La SCIA è presentata al registro imprese contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’AIA.
Entrambe le comunicazioni vanno effettuate per via telematica.
Il responsabile di panificazione (chiamato anche responsabile tecnico) è designato dal legale rappresentante dell’ impresa e deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro nell’ ambito dello stesso impianto; il responsabile di panificazione può essere titolare dell’ impresa o socio d’ opera di imprese già autorizzate in base alla previgente disciplina, ovvero un collaboratore familiare, un socio o un dipendente dell’ impresa che abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa qualificata di panificazione nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge.