La Legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto l’obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta i beni di proprietà dell’imprea che sono concessi in godimento a soci o titolari.
Le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento .
L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.
Il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Con il provvedimento del 16 novembre l’Agenzia delle Entrate ricorda che L’obbligo della comunicazione sussiste per i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” o da includerenella categoria “altro” mentre rimangono esclusi dalla comunicazione i beni di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’IVA.
Nella comunicaizone vanno indicati i seguenti dati:
– per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
– tipologia di utilizzazione del bene;
– tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
– categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
– ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Per maggiori chiarimenti invitiamo a rivolgersi all’associazione provinciale di riferimento o scrivere, indicando il proprio nome e l’indirizzo aziendale, a
L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.