Iniziamo un primo esame della normativa in materia di ritardi di pagamento ed prassi commerciali sleali che andrà in vigore dal 24 ottobre 2012
AVVERTENZA GENERALE
il documento che segue e’ frutto di una nostra analisi approfondita e interpretazione delle norme vigenti alla luce dei documenti ad oggi disponibili . pertanto, essa richiede comunque scrupolo ed attenzione nel suo utilizzo.
questo primo documento di esame della norma esamina separatamente gli aspetti relativi alle forme contrattuali e dei termini di pagamento rispetto alla parte relativa alle pratiche commerciali definite sleali che vengono trattate nella seconda parte
l’Unione Regionale Panificatori del Friuli Venezia Giulia nonche’ gli uffici delle associazioni provinciali sono a disposizione per ogni altro dubbio o chiarimento.
saremo grati a tutti coloro che vorranno intervenire sull’argomento e contribuire ad una sempre migliore comprensione ed applicazione delle normative.
N.B. : le parti evidenziate in corsivo fanno parte dei i testi normativi.
Art. 62 legge 24 marzo 2012, n. 27
Disciplina delle relazioni commerciali in materia
di cessione di prodotti agricoli e Agroalimentari
La materia disciplinata dall’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha per oggetto due questioni fondamentali che negli ultimi anni sono divenute particolarmente pressanti per le imprese agroalimentari che hanno rapporti commerciali di fornitura all’ingrosso: i termini di pagamento e i comportamenti commerciali sleali che spesso la grande distribuzione (e non solo quest’ultima) impongono ai propri fornitori.
Giuridicamente, la norma in questione trova le sue fonti originarie in sede comunitaria e nazionale nel Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
Nello specifico, l’Art.62 si occupa dei ritardi di pagamento dei prodotti agroalimentari. La norma, salvo differimenti dell’ultimo momento sempre possibili ma ad oggi improbabili, prevede un termine massimo nei pagamenti di 30 giorni relativamente ai prodotti cosiddetti deteriorabili (preconfezionati con termine minimo di conservazione stabilito dal produttore non superiore a sessanta giorni) e di 60 giorni per tutte le altre merci.
Inoltre, avendo l’art. 62 ad oggetto anche il rispetto delle buone prassi commerciali ovvero la lotta alle pratiche commerciali definite sleali, al fine di garantire certezza nei rapporti la norma prevede obbligatoriamente la forma scritta del contratto di fornitura indicando inoltre quali possono essere definite quali pratiche sleali sia da parte del fornitore che dell’acquirente.
In questi giorni il Ministero delle politiche Agricole ha inviato al Consiglio di Stato il previsto decreto attuativo che fornisce ulteriori specificazioni sulle modalità applicati della norma in questione nonché predisposto l’Allegato A delle pratiche commerciali ritenute sleali.
Vale la pena di ricordare in premessa che la norma non è ad applicazione volontaria delle parti bensì rappresenta un obbligo cogente con sanzioni amministrative pesanti e l’applicazione automatica di interessi di mora qualora si superino i tempi previsti.
E’ anche importante ricordare che (punto 8 art. 62) L’Autorita’ Garante per la Concorrenza ed il Mercato e’ incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste…. A tal fine, l’Autorita’ puo’ avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni l’Autorita’ provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
Inoltre sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi’ legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione.
Si tratta, con tutta evidenza, di un elemento di grande rilevanza che consente alla Federazione Italiana Panificatori di intervenire a pieno titolo in difesa dei propri aderenti laddove si verifichino non solo ritardi ingiustificati di pagamento ma anche prassi commerciali definite sleali dalla norma.
Entriamo ora ne dettaglio di una prima parte del provvedimento, relativamente alle forme contrattuali ed ai ritardi di pagamento, con l’avvertenza che si tratta di un rapido “excursus” suscettibile sicuramente di ulteriori approfondimenti e probabilmente di modifiche interpretative sulla base di eventuali futuri documenti e/o circolari ministeriali.
Come già precisato, questa prima parte non prende in considerazione le buone pratiche commerciali e quelle definite sleali – ivi compreso l’Allegato A del decreto MiPAF- che, pur essendo parte integrante dell’art. 62, per semplicità di trattazione e comprensione, verranno analizzate separatamente nella seconda parte.
Prima parte:
forme contrattuali e ritardi di pagamento per i prodotti alimentari
Il CAMPO DI APPLICAZIONE
Il decreto si applica a tutti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. (Art. 8 del Decreto). I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012… devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.
Il comma 1 dell’art. 62 definisce l’obbligo di contrattualizzare in forma scritta la cessione di prodotti agricoli ed alimentari fatta eccezione per le cessioni al consumatore finale. A tale proposito sarà bene ricordare come in passato la definizione di “consumatore finale “ (particolarmente in materia di etichettatura e confezionamento) è stata utilizzata per indicare non soltanto il privato cittadino ma anche comunità, collettività e mense che sono state indicate quali ultimi trasformatori ed utilizzatori del prodotto alimentare.
Su tale punto fa chiarezza il Decreto esplicitando nelle definizioni che per consumatore finale debba intendersi solo e soltanto la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Pertanto il campo di applicazione della norma si estende a tutti i prodotti agricoli e/o alimentari, il cui trasferimento della proprietà avviene dietro il pagamento di un prezzo (art 2 comma e del Decreto) indipendentemente dalle modalità di preparazione o meno e da un eventuale confezionamento o cessione in forma sfusa.
Il decreto, sempre all’art. 2 DEFINIZIONI esplicita che per prodotti agricoli si intendono tutti quelli definiti dall’allegato allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (allegato 1 art 38 EU) mentre per prodotto alimentare si intende quanto definito di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002: ovvero: “ qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.”
Importante anche la specificazione del comma c) relativa al fatto che quando si parla di prodotto deteriorabile la durabilità (superiore o inferiore a 60 giorni, rappresenta l’elemento cruciale per definire i termini di pagamento) del prodotto debba intendersi come la durata complessiva del prodotto così come stabilita dal produttore. A tale proposito rimandiamo alle considerazioni successive nella parte relativa ai PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI.
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Per le altre definizioni (sempre art. 2 del Decreto e relative ai termini interessi, interessi legali di mora, tasso di riferimento, saggio degli interessi) si rimanda alla lettura del testo.
Infine (punto l art. 2 del Decreto) va presa in considerazione la definizione di contratto quadro, accordo quadro o contratto di base che possono disciplinare non solo le condizioni contrattuali di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi ma anche le loro eventuali rideterminazioni. In particola resi prevede che con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino.
IL CONTRATTO
La norma in esame prevede l’obbligo della forma scritta del contratto commerciale :
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita’ la durata, le quantita’ e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita’ di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
SANZIONI: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entita’ della sanzione e’ determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
Il Decreto del MiPAF ora all’esame del Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la questione.
Una prima, importante specificazione riguarda la vendita occasionale definita come ISTANTANEA (termine peraltro poco chiaro, ma che a nostro avviso potrebbe indicare una vendita il cui documento sia rappresentato da una fattura immediata ed il cui pagamento sia contestuale alla consegna e non posticipato. In tal caso NON SI RIENTRA nel campo di applicazione della norma “le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito” e non vi sarà obbligo di contratto scritto.
Negli altri casi, invece, la forma scritta del contratto è obbligatoria anche se non è necessario che il contratto stesso sia formalmente firmato ed accettato da entrambe le parti. Infatti, il comma 2 dell’art. 3 del decreto specifica quanto segue:” per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti “
Sempre l’articolo 3, al comma 1 specifica come i contratti, oltre ad avere la forma scritta, debbono essere fatti: “. I contratti devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.”
Il comma 3 del Decreto precisa inoltre che sono definiti elementi essenziali del contratto la durata, le quantita’ e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, e che gli stessi possono essere contenuti sia nei contratti o accordi sia documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; che negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
Pertanto, ad una prima lettura, si dovrebbe poter concludere che il DDT o la fattura o la copia ordini, qualora contengano psecificatamente le indicazioni su durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento possano sostituire a tutti gli effetti il contratto scritto assolvendone essi stessi agli obblighi previsti dalla norma.
FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
L’articolo 5 del Decreto si occupa specificatamente delle modalità e dei termini dei pagamenti precisando (comma 1) che, sempre ai fini dell’Art. 62 , i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Essendo la norma in esame specificatamente indirizzata a regolamentare in modo preciso i termini di pagamento, il Decreto specifica (art. 5 comma 2 ) che, qualora siano oggetto di un’unica cessione beni con termini di pagamento diversi il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti .
Il comma 3 dell’art. 62 stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro termine di sessanta giorni. ……….Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile . A tal fine, l’art. 5 punto 3 del Decreto specifica che ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento … la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
A tale proposito non si può non rilevare come la prevista possibilità della consegna a mano della fattura, se non vistata e datata dal ricevente, mal si concilii con le alternative elencate (raccomandata AR, PEC, ecc) tutte a data certa. Pertanto sarà opportuno che l’eventuale consegna a mano preveda una copia di ricevimento con data controfirmata dal ricevente della stessa. La possibile indeterminazione della data di consegna della fattura costituisce l’oggetto del punto 4 che testualmente stabilisce che In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Sembrerebbe pertanto che, qualora non sia possibile stabilire la data effettiva di consegna della fattura, la data di riferimento sia quella del singolo Documento di Trasporto. In tal caso si ritiene corretto assumere che i termini di pagamento, analogamente a quanto previsto per le fatture, decorrano dall’ultimo giorno del mese della consegna effettiva.
Relativamente ai termini di pagamento (rispettivamente 30 per i deteriorabili e 60 giorni per tutti gli altri) , qualora gli stessi non venissero rispettati , il punto 3 dell’art. 62 prevede che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile. Il decreto a sua volta specifica che cosa si intenda esattamente per interessi: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabilito nel contratto, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
In altri termini, qualora nel contratto non venisse definito il tasso di interesse che verrà applicato per i ritardi di pagamento, si dovrà far riferimento agli interessi legali di mora che saranno a loro volta pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale e, specificatamente applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
- per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
E’ anche opportuno ricordare che (Decreto, art. 6 punto 1) : il pagamento degli interessi decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
Ma anche che il Decreto (art. 6 punto 2) stabilisce che qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
E che (punto 5) : E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.
SANZIONI: Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI
Ai fini della determinazione del termine massimo di pagamento, occorre precisare che, fermo restando l’obbligo di pagamento con le modalità sopra richiamate a 60 giorni per tutti i prodotti alimentari, per i prodotti definiti come «prodotti alimentari deteriorabili» il termine è ridotto a 30 giorni.
Sono definiti come tali ( Art. 62 punto 4) i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
Come si vede, sembrerebbe che qualunque alimento riporti una data , sia essa di scadenza che di termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni rientra nella classificazione di prodotto alimentare deteriorabile. Pertanto non vi sarebbe una differenza di trattamento, sempre ai soli fini della norma in esame, tra prodotti con riportato in etichetta la scadenza vera e propria (da consumarsi entro…) e quelli recanti l’indicazione da consumarsi preferibilmente entro… la quale, evidentemente, non integra “ipso facto” un termine definitivo di durata del prodotto.
Vale la pena peraltro, e sempre e solo ai fini della determinazione se trattasi di alimento deperibile o meno, che non dovrebbe rilevare in alcun modo la data di consegna del prodotto stesso, magari avvenuta a meno di sessanta giorni dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza: ciò che importa è solo e soltanto la durabilità così come fissata dal produttore. Pertanto, a fronte della consegna di un prodotto anche a pochi giorni dalla sua scadenza, se il termine di durata assegnato dal produttore è superiore ai 60 giorni il prodotto comunque non potrà definirsi come deperibile e il termine massimo di pagamento sarà di 60 giorni.
Si noti inoltre come la norma si applichi indistintamente ai prodotti siano essi sfusi che confezionati e a tutti i tipi di latte. Ciò implicherebbe che vengono considerati prodotti deteriorabili anche il latte a lunga conservazione e perfino quello in polvere, salvo diversi ed ulteriori chiarimenti ad oggi non disponibili.
Seconda parte:
i comportamenti commerciali sleali
Comma 1. … I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
Comma 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici e’ vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche’ condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuita’ e regolarita’ delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Comma 5 Sanzioni: il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
Comma 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni comunque rappresentative a livello nazionale..
Decreto Art. 4 Pratiche commerciali sleali
Comma 1:rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali ….. di cui in allegato al presente decreto.
Comma 2 : Le disposizioni di cui all’articolo 62, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
Comma 3Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese
Comma 4 L’illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l’altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.
Decreto art. Art. 8 Pratiche commerciali sleali
Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 (obbligo della forma scritta del contratto) …, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (pratiche commerciali sleali e termini di pagamento) del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Allegato A: Elenco delle pratiche commerciali sleali
Il documento in questione, in realtà, non definisce in modo esaustivo quelle che debbono considerarsi pratiche commerciali sleali bensi elenca i principi ai quali il comportamento commerciale deve ispirarsi, indicandoli quali BUONE PRASSI ed implicitamente considerando, con tutta evidenza, pratiche sleali quelle contrarie ai principi illustrati ai quali tutti i rapporti commerciali dovrebbero attenersi.
Il principio generale che viene dichiarato in premessa e che Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza. Con ciò evidentemente richiamando i toto i principi delle normative antitrust.
Ecco di seguito i PRINCIPI DI BUONE PRASSI distinti in principi generali e principi specifici:
Principi generali
A. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale delle filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare.
B. LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.
C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti delle altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.
Principi specifici
1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto.
2. PREVEDIBILlTÀ: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l’altra le modifiche necessarie per l’implementazione dell’accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell’accordo stesso.
3. CONFORMITÀ: gli accordi devono essere rispettati.
4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.
5. CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l’informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate.
6. RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali.
7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.
L’allegato A riporta di seguito alcuni esempi di pratiche corrispondenti alle buone prassi e pratiche sleali:
Sono considerate, ad esempio quali pratiche sleali le Azioni unilaterali quali i cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi. Stesso discorso vale per sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionate ai danni subiti, L’ Imporre compensi per l’inserimento nel listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto, imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.