Con il : Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, attualmente in fase di conversione e in seconda lettura alla Camera, è stato introdotto l’isituto della diffida per tutte le sanzioni amministrative in materia agroalimentare. in pratica, dunque, qualora ad esempio un’etichetta non risultasse formalmente corretta, gli organi ispettivi (quali ad esempio il NAS) dovranno diffidare l’azienda e soltanto qualora la stessa non ottemperi alla diffida entro il termine di venti giorni si procederà all’irrogazione della sanzione amministrativa.
ecco il testo ancora provvisorio, essendo possibili ulteriori modifiche in sede di conversione, del comma 3 sopra richiamato:
«3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
Rientrando la misura di cui sopra nell’ambito dei provvedimenti relativi al rilancio del comparto agricolo, in un primo tempo l’interpretazione corretta sembrava essere che la stessa non fosse applicabile alle altre imprese.
Con circolare del MIPAF del 2 luglio 2014 indirizzata ai propri organi di vigilanza, il Ministero delle Politiche Agricole ha invece chiarito che l’istituto della diffida deve essere applicato a tutte le imprese agroalimentari. Ecco la parte della circolare che lo spiega:
LA DIFFIDA
Il comma 3 prevede la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. La diffida quindi non riguarda solo le imprese agricole, ma tutti i soggetti che violano norme agroalimentari sanzionate amministrativamente.
In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida (che quindi può anche non essere contestuale al controllo) e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.
A differenza di altri modelli di diffida presenti nell’ordinamento, la diffida del DL 91 si applica anche ai prodotti posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.
Vale la pena di notare che alla base delle motivazioni del provvedimento non vi è tanto la volontà di semplificare la vita alle imprese (o, perlomeno, non vi è solo questa motivazione) bensì, più banalmente, la necessità da parte della Stato di procedere a sanzioni pecuniarie solo laddove le stesse siano recuperabili con certezza.
E’ illuminante in tal senso il parere espresso dal Servizio del Bilancio del Senato :