Incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori.

 

Con messaggio numero 30703 del dicembre 2010 l’INPS ha pubblicato alcuni chiarimenti importanti relativamente alle modalità applicative e procedurali per fruire degli incentivi economici in caso di assunzione o ricollocazione di lavoratori disoccupati secondo quanto previsto dallla legge 33/2009

Il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991.

L’incentivo in argomento spetta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione sopra richiamata, ai datori di lavoro che, a far data dal 12 aprile 2009, assumano – a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

L’incentivo è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

È compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

L’incentivo è illustrato nella circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 e nel messaggio n. 10025 del 13 aprile 2010.

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