Con circolare del 1° marzo, numero 45, l’INPS ha inteso regolamentare e chiarire le modalità e condizioni nelle quali un lavoratore può fruire di permessi nel caso soffra egli stesso di disabilità gravi oppure debba assistere parenti (generalmente entro il secondo grado ) affetti dalle stesse.
In particolare la circolare la circolare introduce e disciplina le seguenti novità:
Ø Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
Ø Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.
Ø Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
Ø Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Ø Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Ø Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.
Per la complessità delle disposizioni in materia si consiglia, chi fosse interessato all’argomento, di consultare il testo integrale della circolare reperibile all’indirizzo:
fonte: www.inps.it