Da un panificatore della nostra Regione riceviamo il seguente quesito:
Produco pane con farina Kamut e pane con farina di farro. Con quale aliquota IVA devo commercializzare questi due tipi di pane ?
Il quesito, a prima vista semplice, deve essere in realtà esaminato con attenzione. Poiché ad oggi non vi sono pronunciamenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate (se non relativamente alla produzione di pasta), la risposta deve essere data alla luce delle normative vigenti che vanno per quanto possibile correttamente incrociate ed interpretate tra di loro.
Abbiamo anche chiesto conforto al dott. Fierro della nostra Federazione Italiana Panificatori con il quale ci siamo confrontati approfonditamente sull’argomento e dal quale abbiamo ricevuto preziose indicazioni in merito. Abbiamo inoltre chiesto alla Federazione di predisporre a tal proposito un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Sicuramente le fonti primarie dalle quali partire sono
il DPR 633/72 il quale prevede nella TABELLA A Parte II :BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%
punto 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
e l’ ART. 14 LEGGE 580/67 :
- È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
Dunque, le condizioni per l’applicabilità dell’aliquota del 4 % e non di quella del 10% sono che si tratti di pane il quale, a sua volta, per essere definibile come tale, deve essere preparato con sfarinati di grano. Ciò indipendentemente da altri ingredienti aggiunti.
La questione dunque è se le farine di Kamut e farro si possano definire come sfarinati di grano o meno.
- Ora, ricordiamo che il frumento di grano tenero è classificato come Triticum aestivum, quello di grano duro come Triticum turgidum durum; il farro a sua volta appartiene al genere Triticum ( il nome corretto è Triticum turgidum dicoccum) e così pure il Kamut il cui termine scientifico è Triticum turgidum turanicum.
Ne consegue, pertanto, che in tutti questi casi ci troviamo di fronte a tipologie diverse di cereali ma tutti appartenenti al genere triticum che è identificativo, in botanica, del grano o frumento che dir si voglia.
Si ritiene pertanto corretto definire pane anche il prodotto ottenuto da farine di farro o kamut e, conseguentemente, appare a nostro avviso legittima l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% in entrambi i casi fermo restando che gli altri ingredienti eventualmente utilizzati rientrino nell’ambito dell’ art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580. A tale riguardo si può anche fare riferimento al nostro focus specifico all’indirizzo: http://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/