APPRENDISTATO:SIGLATO L’ACCORDO NAZIONALE

Venerdì 4 maggio la Federazione Italiana Panificatori ha siglato con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL  l’accordo contrattuale relativo al recepimento delle nuove norme in materia di apprendistato (Dlgs. 167/2011).   L’importanza dell’accordo risiede nel fatto che il mancato recepimento da parte delle parti contrattuali della norma in questione non avrebbe permesso dopo il 25 aprile assunzioni di apprendisti se non nei limiti della norma stessa, molto più restrittivi di quelli del contratto nazionale attualmente in vigore.

Nel testo dell’Accordo, che è da considerarsi in vigore dal 26 aprile 2012, sono state definite le modalità per il riconoscimento della qualifica di apprendista per i neoassunti nel settore della panificazione.

Le Parti hanno individuato nelle qualifiche contrattuali inquadrate nell’attuale declaratoria contrattuale come A1super, A1, A2, A3 e B3super, le figure professionali dell’artigianato per le quali la durata del periodo di apprendistato supera la durata massima di 36 mesi fissata dalla legge.

Oltre a rideterminare la durata dell’impegno formativo annuo per il lavoratore apprendista, nell’Accordo sono stati anche definiti i contenuti (profili e moduli) per i piani formativi individuali che dovranno essere consegnati in copia scritta all’apprendista entro 30 giorni dalla stipulazione del nuovo contratto.

Si precisa inoltre comele parti contrattuali abbiano specificato che presupposto per poter applicare l’accordo sia l’applicazione integrale del contratto vigente del quale costituisce parte integrante ivi compresa l’desione (contrattualmente già obbligatoria) all’assistenza sanitaria integrativa ed all’Ente Bilaterale EBIPAN e sue articolazioni territoriali laddove esistenti.

Inoltre, entro 60 giorni dall’assunzione, l’azienda dovrà comunicare a EBIPAN il piano formativo specifico dell’apprendista.

Allegati al testo contrattuale, che riportiamo di seguito in forma integrale, sono anche stati definiti i documenti necessari ad una sua corretta applicazione (testo base del contratto individuale, percorso formativo, ecc)

Ecco un estratto dei punti salienti dell’accordo:

ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE

Per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Proporzione numerica

Le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di assumere alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Assunzione

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessaria la stipula di un contratto redatto in forma scritta nel quale debbono essere indicati la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, l’eventuale periodo di prova, la durata del periodo di apprendistato e il piano formativo individuale.

Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 167/2011 il piano formativo individuale dovrà essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dall’Ente bilaterale, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 sono fatti salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti.

Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto

L’assunzione con contratti di apprendistato può intervenire anche part-time, purché la percentuale prevista dalle parti non sia inferiore al 60% dell’orario normale previsto dal CCNL e senza diminuzione delle ore di formazione prevista.

Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione quella prevista dal C.C.N.L. per i lavoratori non apprendisti di analogo livello. Durante tale periodo è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente contratto.


Tutor/Referente per l’apprendistato

Nel contratto di apprendistato e’ necessaria la presenza di un tutor/referente per l’apprendistato interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.

Recesso dal contratto

Il contratto di apprendistato è, di norma, un contratto a tempo indeterminato. Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Presupposto per l’applicazione del presente Accordo

L’utilizzo della disciplina contrattuale dell’apprendistato così come regolata dal presente accordo è subordinata all’applicazione del c.c.n.l.- panificazione di cui il presente accordo costituisce parte integrante, ivi compresi gli istituti regolanti l’assistenza sanitaria integrativa e l’Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini (EBIPAN) e sue articolazioni territoriali ove costituite.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

L’apprendistato professionalizzante (Allegato n. 1) è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive classificazioni del personale nonché dal I al V livello delle imprese con indirizzo industriale con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e VI livello.


Durata dell’apprendistato

Il

A1super, A1……..60 mesi;

A2, ………… 50 mesi

A3 e B3super……48 mesi

B1, B2, B3……………………36 mesi

Livelli I, II, IIIA, IIIB,…………36 mesi;

livello IV………………………30 mesi

livello V…………………………24 mesi

Per i panifici ad indirizzo produttivo industriale le Parti concordano che la contrattazione di secondo livello potrà fissare diversa e maggiore durata dell’apprendistato per le figure professionali riconosciute come aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.


Trattamento economico

Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse.

• 70%………………..primi dodici mesi;

• 80%………………..dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;

• 90%……………….. dal venticinquesimo al quarantottesimo mese

• 95%………………..dal quarantanovesimo fino alla cessazione del contratto.

Il compenso dell’apprendista non può essere computato secondo tariffe di cottimo.

Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante


Piano formativo

Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e consegnato in copia all’apprendista entro 30 gg dalla stipulazione del contratto.

Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all’EBIPAN e sue articolazioni territoriali di competenza, entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista.


QUALIFICA                            ORE  DI FORMAZIONE ANNUA

A1, B1, ……………… ………100 ore;

A2, B2, B3 super ………………80 ore;

A3, B3, …………….…………60 ore;

I e II livello……………………120 ore;

livelli IIIA e IIIB……………… 80 ore;

livelli IV e V……….……………..60 ore;

Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e/o specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.

E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Il Presente Accordo è da considerarsi in vigore dal 26 aprile 2012.

Il testo integrale dell’accordo nonchè gli allegati sono a disposizione delle imprese che lo possono richiedere al nostro indirizzo mail :

info@panificatori.fvg.it



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