Riceviamo e pubblichiamo il testo di una circolare predisposta dall’ssociaizone Panificatori di Trieste
SCADENZA DEL PAGAMENTO, QUALORA DOVUTO, DELLA TARIFFA PREVISTA DAL D.LGS 194/2008 RIGUARDO L’ ENTITA’ PRODUTTIVA
Si ricorda che tutti i panifici, pasticcerie, depositi alimentari e imprese che ricadono nella sezione 6 del D. Lgs 194/2008 con “attività prevalente all’ ingrosso”, ossia attività anche artigianali che commercializzano non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50% sono tenute a pagare una tariffa all’ A.S.S. di competenza calcolata sulla base dell’ entità produttiva dell’ anno precedente.
Pertanto, si invitano le ditte soggette al pagamento della predetta tariffa, di contattare i nostri uffici per valutare la fascia produttiva di appartenenza e il pagamento del bollettino indirizzato all’ A.S.S.
INVIO DICHIARAZIONI ANNO 2013 – CONTRIBUTO IN COMPENSAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 C. 1 LETT. A, B, C DELLA L.R. 22/2010
In riferimento alle domande di contributo in compensazione inviate alla Regione FVG nel 2011, si comunica che l’Associazione, per comunicare il mantenimento dei requisiti oggetto della concessione, provvederà ad inviare gratuitamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa all’anno 2013, attestante il rispetto degli obblighi e la conservazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, si prega di venire in ufficio per prendere visione delle dichiarazioni e firmare le stesse entro il 14/02/2014 a pena di revoca del contributo.
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITE MEDICHE
Si comunica che è necessario essere in regola con le scadenze delle visite mediche, che sia per i dipendenti che soci / collaboratori familiari (addetti al laboratorio e autisti), sono da effettuarsi obbligatoriamente a scadenza ciclica presso lo Studio del medico competente.
Le aziende che non sono in regola rischiano di incorrere in sanzioni pesanti; inoltre il medico competente da loro nominato ha potere di richiedere la revoca dell’incarico; pertanto si sollecita ancora una volta di rispettare tale obbligo.
VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001
Si ricorda che a partire dal 2002 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di far seguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, con periodicità biennale (per i laboratori) , quinquennale (per i negozi) e in seguito ad interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto.
Le verifiche periodiche possono essere seguite soltanto da organismi ispettivi abilitati dal Ministero delle attività produttive o in alternativa da Asl / Arpa (e non da professionisti o installatori di impianti non abilitati).
La verifica è a carico del datore di lavoro e non del proprietario dell’immobile ed è obbligatoria anche se non si hanno dipendenti.
In caso di mancata verifica il datore di lavoro può andare incontro a sanzioni civili e anche penali.