La legge n. 183/2010 (“Collegato lavoro”), mediante delega al Governo, ha previsto una serei di adempimenti tra i quali riveste particolare cimportanza per la categoria – in relazione al lavoro notturno – il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, in vigore dal 26 maggio 2011 relativo ai lavori cosiddetti usuranti. Tra gli stessi rientrerebbe, per l’appunto, il lavoro notturno.
Tra gli obblighi previsti in sede di prima applicazione ciò che interessa in questa sede è l’obbligo di comunicazione ENTRO IL 26 GIUGNO dei dati relativi ai lavoratori interessati da tale provvedimento.
L’Unione Regionale ha sollecitato a tale proposito l’autorevole parere dell’Avvocato dott. Claudio Schiavone consulente della Federazione relativamente alle normative in materia di lavoro.
Ne diamo di seguito pubblicazione integrale ripromettendoci di ritornare sull’argomento quanto prima. Ecco il testo del parere in questione.
Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011 ha pubblicato il D.lgs. n. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti.
A regime, dal 2013, sull’età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre anni rispetto ai requisiti “normali” per l’assegno di anzianità.
Resta fermo che per ottenere l’assegno occorrerà attendera la finestra (secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei requisiti) e che l’età sarà adeguata all’aumentare dell’aspettativa di vita. Le domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre andranno presentate entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell’anno in cui sono raggiunti i requisiti.
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Definizione di lavori usuranti
Occorre prendere le mosse dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 per la definizione di lavori usuranti: “sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”.
Le attività definite usuranti nell’ambito della sopra riportata disposizione sono state indicate dal decreto ministeriale del 19 maggio 1999 (c.d. decreto Salvi). L’articolo 2, comma 1 di detto decreto stabilisce che sono considerate mansioni particolarmente usuranti quelle di seguito elencate, enucleate in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
- “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Malgrado gli anni trascorsi, la normativa non ha trovato attuazione, salvo un periodo transitorio dovuto alla legge finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, i cui effetti si sono, però, esauriti il 31 dicembre 2001.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 67/2011, anche il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno (con una graduazione degli sconti su età e contributi) per quanti raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2009.
Inoltre, è considerato usurante il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno (almeno tre ore).
Completano l’elenco i dipendenti addetti alle linee di catena, i conducenti addetti a mezzi per il trasporto di persone (almeno nove posti) e i lavoratori individuati, come detto sopra, dal decreto «Salvi». Il lavoro usurante deve essere svolto per almeno sette anni (compreso quello di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci; dal 2018, per almeno la metà della vita lavorativa.
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Gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro
Il citato D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, in vigore dal 26 maggio 2011, attuando la delega al Governo contenuta nell’art. 1 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impieghi lavoratori in orario notturno o all’interno di processi produttivi in serie.
In particolare l’art. 5 prevede due adempimenti:
- il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), le cui definizioni valgono soltanto per gli effetti previsti dal D. L.vo n. 67/2011. La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, o un professionista abilitato ex lege n. 12/1979. Comunicazione in via esclusivamente telematica significa attraverso posta elettronica certificata, o mediante l’invio e-mail all’indirizzo istituzionale della DPL. Secondo la considerazione espressa da Roberto Camera (Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena) in ordine a tale comunicazione “è buona norma provvedervi, comunque, entro il 27 giugno 2011 (scadenza prevista per la seconda comunicazione)[1]”;
- il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (appunto il 27/6/2011). Tale comunicazione, sulla scorta di quanto, allo stato, prevede il Legislatore, potrà essere inviata in via cartacea.
Ai fini che qui interessano è considerato, come sopra brevemente riassunto:
- lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
- periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino;
- lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
L’articolo 1, c. 1, lettera c) riguarda, invece, i lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie.
Si tratta, in particolare, dei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro elencate nell’allegato n. 1 al decreto in commento, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
Il datore di lavoro, come evidenziato, può provvedere alle comunicazioni di cui sopra direttamente o per il tramite dell’associazione cui aderisce o conferisce mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, fermo restando che l’omissione di ognuna delle comunicazioni previste è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.
L’inadempimento è soggetto a diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Quanto ai lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici pensionistici, la prima scadenza utile è al 30 settembre 2011: entro tale data deve essere trasmessa la domanda e la relativa documentazione da parte di coloro che hanno maturato o maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
Viene, poi, introdotta una sanzione per il datore di lavoro che abbia fornito documentazione non veritiera. Ed infatti l’art. 6 (disposizioni sanzionatorie) prevede espressamente quanto segue al comma 1: “ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato”.
La verifica della veridicità della documentazione è attribuita al servizio ispezione del lavoro e agli enti previdenziali.
[1] Roberto Camera,
Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle “Attività usuranti”, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 10 del n. 24 del 13/6/2011 (cfr. www.dplmodena.it).