E’ nato Ebipan Fvg

Mercoledì 24 Agosto 2011, dinanzi al Dott. Giuliano Chersi, notaio in Trieste, è stata formalizzata la creazione di Ebipan fvg, l’ente bilaterale della panificazione del Friuli Venezia Giulia.

E’ questo il primo frutto tangibile del lavoro svolto tra l’Associazione Panificatori Fvg e le parti sindacali (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil). Dopo la creazione dell’Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione, ora anche i panificatori della regione avranno la possibilità di utilizzare uno strumento creato appositamente con l’intento di avvicinarsi maggiormente alla realtà regionale.

Ebipan Fvg nasce con lo scopo di monitorare il settore, di sviluppare la formazione professionale ( anche l’apprendistato ) e di seguire le contrattazioni sindacali che riguardino l’intera regione.

Anche se gli attuali segnali economici non sono tra i più rassicuranti, questo è un ottimo passo in avanti che la categoria ha deciso di intraprendere, segno evidente di aziende vive e desiderose di crescere.

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Francesco LaSorsa nuovo presidente nazionale dei panificatori italiani

L’assemblea Federale  ha eletto quale presidente nazionale dei panificatori italiani  Francesco LaSorsa, presidente dell’associazione di Taranto e da oltre dieci anni vicepresidente vicario della federazione stessa.

LaSorsa è stato eletto sulla base di un documento unitario predisposto e  sottocritto da sette dirigenti federali che lo hanno proposto al Consiglio Nazionale che lo ha, a propria volta, approvato e portqato all’Assemblea.

Il documento prevede, oltre alla disponibilità personale ad un’assunzione diretta di reponsabilità   da parte dei firmatari, anche la previsione di giungere alla nomina di un unico vicepresidente vicario nella persona di Roberto Cappello, anch’egli firmatario del documento.  Presidente e vicario avranno il compito di coordinare non solo gli organi istituzionali federali ma anche di indirizzare la riscrittura dello statuto che dovrà determinare il nuovo assetto organizzativo dellla rappresentanza della panificazione italiana. Inoltre, in occasione dell’assemblea federale del  2012, è prevista una verifica dei risultati raggiunti con l’impegno dichiarato di tutti.

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Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Panificatori.

Si terrà domenica 19 giugno a Roma, nelle sale dell’Hotel Quirinale, l’Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Italiana Panificatori. Quest’ anno l’appuntamento in questione riveste particolare importanza poichè si procederà, in virtù della scadenza triennale, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e del nuovo Presidente Federale.

Dopo l’annuncio da parte dell’attuale presidente Luca Vecchiato di non essere disponibile ad una ricandidatura vi è attesa ed interesse per tale nomina che, anche alla luce dei risultati del Convegno Organizzativo Nazionale di Verona, dovrebbe prevedere  una particolare e significativa convergenza di intenti comuni al fine di attuare, nel prevedibile arco di dodici mesi, una riforma radicale dello Statuto Federale. In tal senso negli scorsi giorni si è tenuta in federazione una riunione informale di dirigenti storici federali dalla quale è emersa la volontà comune di proporre al Consiglio prima e successivamente all’Assemblea una soluzione unitaria che favorisca, con il supporto di tutti, una transizione positiva verso nuove e più moderne forme organizzative.

All’assemblea la nostra Unione Regionale sarà rappresentata direttamente e per delega dalle quattro organizzazioni regionali.

Nel nuovo Consiglio Nazionale saranno presenti Antonio Follador quale rappresentante indicato dall’Unione Regionale e Edvino Jerian in qualità di presidente Federale Onorario, quest’ultimo con diritto di partecipazione ma non di voto proprio in virtù della particolare carica onoraria che ricopre.

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26 giugno: dichiarazione obbligatoria lavori usuranti.

La legge n. 183/2010 (“Collegato lavoro”), mediante delega al Governo, ha previsto una serei di adempimenti tra i quali riveste particolare cimportanza per la categoria – in relazione al lavoro notturno – il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, in vigore dal 26 maggio 2011 relativo ai lavori cosiddetti usuranti. Tra gli stessi rientrerebbe, per l’appunto, il lavoro notturno.

Tra gli obblighi previsti in sede di prima applicazione ciò che interessa in questa sede è l’obbligo di comunicazione ENTRO IL 26 GIUGNO dei dati relativi ai lavoratori interessati da tale provvedimento.

L’Unione Regionale ha sollecitato a tale proposito l’autorevole parere dell’Avvocato dott. Claudio Schiavone consulente della Federazione relativamente alle normative in materia di lavoro.

Ne diamo di seguito pubblicazione integrale ripromettendoci di ritornare sull’argomento quanto prima. Ecco il testo del parere in questione.

Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011 ha pubblicato il D.lgs. n. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti.

A regime, dal 2013, sull’età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre anni rispetto ai requisiti “normali” per l’assegno di anzianità.

Resta fermo che per ottenere l’assegno occorrerà attendera la finestra (secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei requisiti) e che l’età sarà adeguata all’aumentare dell’aspettativa di vita. Le domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre andranno presentate entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell’anno in cui sono raggiunti i requisiti.

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Definizione di lavori usuranti

Occorre prendere le mosse dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 per la definizione di lavori usuranti: “sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”.

Le attività definite usuranti nell’ambito della sopra riportata disposizione sono state indicate dal decreto ministeriale del 19 maggio 1999 (c.d. decreto Salvi). L’articolo 2, comma 1 di detto decreto stabilisce che sono considerate mansioni particolarmente usuranti quelle di seguito elencate, enucleate in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

  • “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Malgrado gli anni trascorsi, la normativa non ha trovato attuazione, salvo un periodo transitorio dovuto alla legge finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388,  i cui effetti si sono, però, esauriti il 31 dicembre 2001.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 67/2011, anche il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno (con una graduazione degli sconti su età e contributi) per quanti raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2009.

Inoltre, è considerato usurante il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno (almeno tre ore).

Completano l’elenco i dipendenti addetti alle linee di catena, i conducenti addetti a mezzi per il trasporto di persone (almeno nove posti) e i lavoratori individuati, come detto sopra, dal decreto «Salvi». Il lavoro usurante deve essere svolto per almeno sette anni (compreso quello di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci; dal 2018, per almeno la metà della vita lavorativa.

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Gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro

Il citato D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, in vigore dal 26 maggio 2011, attuando la delega al Governo contenuta nell’art. 1 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impieghi lavoratori in orario notturno o all’interno di processi produttivi in serie.

In particolare l’art. 5 prevede due adempimenti:

  • il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), le cui definizioni valgono soltanto per gli effetti previsti dal D. L.vo n. 67/2011. La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, o un professionista abilitato ex lege n. 12/1979. Comunicazione in via esclusivamente telematica significa attraverso posta elettronica certificata, o mediante l’invio e-mail all’indirizzo istituzionale della DPL. Secondo la considerazione espressa da Roberto Camera (Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena) in ordine a tale comunicazione “è buona norma provvedervi, comunque, entro il 27 giugno 2011 (scadenza prevista per la seconda comunicazione)[1];
  • il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (appunto il 27/6/2011). Tale comunicazione, sulla scorta di quanto, allo stato, prevede il Legislatore, potrà essere inviata in via cartacea.

Ai fini che qui interessano è considerato, come sopra brevemente riassunto:

  • lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
  • periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino;
  • lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

L’articolo 1, c. 1, lettera c) riguarda, invece, i lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie.

Si tratta, in particolare, dei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro elencate nell’allegato n. 1 al decreto in commento, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Il datore di lavoro, come evidenziato, può provvedere alle comunicazioni di cui sopra direttamente o per il tramite dell’associazione cui aderisce o conferisce mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, fermo restando che l’omissione di ognuna delle comunicazioni previste è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.

L’inadempimento è soggetto a diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Quanto ai lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici pensionistici, la prima scadenza utile è al 30 settembre 2011: entro tale data deve essere trasmessa la domanda e la relativa documentazione da parte di coloro che hanno maturato o maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Viene, poi, introdotta  una sanzione per il datore di lavoro che abbia fornito documentazione non veritiera. Ed infatti l’art. 6 (disposizioni sanzionatorie) prevede espressamente quanto segue al comma 1: “ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato”.

La verifica della veridicità della documentazione è attribuita al servizio ispezione del lavoro e agli enti previdenziali.


[1] Roberto Camera, Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle “Attività usuranti”, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 10 del n. 24 del 13/6/2011 (cfr. www.dplmodena.it).

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Nuove norme regionali sulla panificazione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha reso disponibile sul proprio sito il testo della Legge Regionale 133 ” Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche” con la quale introduce nuove ed importanti norme in materia di panificazione artigianale.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile all’indirizzo:

http://www.consiglio.regione.fvg.it/download.asp?fileId=129635

La legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Nei prossimi giorni  esamineremo nei dettaglio i singoli articoli relativi alla panificazione, non tutti applicabili immediatamente poichè alcuni di essi necessitano di regolamento di attuazione che dovrà essere emanato successivamente.

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E’ ufficiale il regolamento relativo alle modalità per il contributo energia regionale

Con data 1 giugno la Regione ha emanato il Decreto del Ragioniere generale 906 del 1 giugno 2011 relativo alle modalità per usufruire del contributo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/ 1997 per i consumi energetici 2010 a favore dei panifici artigianali del Friuli Venezia Giulia.

Tale contributo è stato deliberato in occasione dell’emanazione della legge finanziaria 2011 (legge regioale 22 del 2010 art.2) con l’espressa finalità di – sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Come già anticipato dal nostro sito, il regolamento per usufruire del contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di importanza minore “de minimis” e di aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.

Altre specificazioni sono reperibili all’indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/bilancio/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT12/ARG8/FOGLIA18/

Contattati per le vie brevi, gli uffici regionali anticipano che a breve dovrebbe essere messo a disposizione un software specifico di compilazione delle domande che, in prima istanza, richiederà  il dato complessivo dei costi energetici 2010 (energia elettrica e gas) in forma di autodichiarazione aziendale.

La presentazione delle domande è prevista per il 1° luglio ed il tempo adisposizione per la stessa dovrebbe essere di venti giorni circa.

Gli uffici delle Associazioni Panificatori Provinciali sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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Comunicazioni Iva oltre i 3mila euro, istruzioni per l’uso

Pubblichiamo in forma integrale il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate relativo alla circolare 24/E del 30 maggio reperibile integralmente swul sito dell’Agenzia  ( www.agenziaentrate.gov.it) in merito agli obblighi di comunicazione per operazioni superiori ai 3mila euro.

Ecco il testo del comunicato : 

Comunicazioni Iva da 3mila in su, istruzioni per l’uso:

Chi, cosa, come e quando inviare le operazioni rilevanti.

 Operazioni Iva da segnalare al Fisco: chi è dentro e chi resta fuori. Con la circolare 24/E diffusa oggi, l’Agenzia torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).

Esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe – Soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva.

Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere a quest’obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.

Il calendario delle comunicazioni

 

Per l’anno 2010

Operazioni rilevanti

Soglie

Scadenze

 

Operazioni con fattura

Pari o sopra i 25.000 euro (al netto dell’Iva)

31 ottobre 2011

 

 

Per l’anno 2011

Operazioni rilevanti

Soglie

Scadenze

Operazioni con fattura

 

Pari o sopra i 3.000 euro (al netto dell’Iva)

 

30 aprile 2012

Operazioni senza obbligo di fattura

 

Pari o sopra i 3.600 euro (Iva inclusa)

 

30 aprile 2012

 

 Fuori i minimi, le operazioni Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti – Il documento di prassi spiega che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia.

Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva.

Le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate – Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.

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ESCHERICHIA COLI e CETRIOLI KILLER:CRITERI E NORME COMPORTAMENTALI

L’Associazione Panificatori di Trieste, in relazione all’allarme europeo sulla diffusione di Escherichia Coli, ha predisposto una circolare informativa che riteniamo utile riportare integralmente. Ecco il testo della circolare:

L’Unione Europea ha lanciato l’ allarme per il nuovo ceppo di batterio di Escherichia Coli altamente tossico e resistente agli antibiotici; quest’ ultimo fin’ ora ha provocato ben 17 vittime in Germania e 1 in Svezia ma il numero dei contagiati tende ad aumentare (sembrerebbe che ci siano casi dai 1500 a 2000 persone).

Sebbene gli scienziati sono già al lavoro per contrastare il problema e sebbene ad oggi non si siano stati riscontrati casi di infezione in Italia, l’ allerta da parte degli organi di controllo è alta (i Nas, infatti, a scopo cautelativo, hanno sequestrato due partite campione di cetrioli proveniente dalla Spagna per sottoporle ad esami) anche se non hanno bloccato le importazioni di verdure e ortaggi freschi.

Secondo l’ Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), la fonte della contaminazione rimane ancora sconosciuta e si sta indagando sul veicolo di trasmissione: non è ben chiaro se si tratta di un’ epidemia a trasmissione interumana (da persona a persona) o soltanto dall’ alimentazione (cibo e acqua contaminati).

Senza dubbio la vigilanza degli organi di controllo sanitari è impegnata in primo luogo per ciò che riguarda carni, salumi e verdure, soprattutto di importazione, ma non sarà superfluo ricordare come il nostro settore sia comunque un settore SENSIBILE e, dunque, le misure di prevenzione vanno prese anche indipendentemente dalla possibilità, peraltro del tutto reale di controlli igienico sanitari.

Sicuramente tutti gli ortaggi crescendo vicino al suolo, possono venire a contatto con fertilizzanti contaminati, possono essere irrigate con acqua contaminata o possono essere raccolte da personale agricolo con abitudini igieniche adeguate, per cui frutta e verdura (soprattutto se mangiata cruda) presentano sempre elevati rischi igienici sanitari (questa volta però il batterio è mutato in una forma altamente tossica!).

Poiché l’escherichia coli si diffonde esclusivamente per contagio oro-fecale (il che significa che DEVE esserci un passaggio del batterio PER INGESTIONE DIRETTA) ma la soglia minima perché tale contagio avvenga è estremamente bassa (cioè basta anche un residuo minimo di contaminazione sul cibo o sulle mani) diviene essenziale il rispetto delle norme igieniche sanitarie nella manipolazione degli alimenti e soprattutto di creme cotte di pasticceria e salse in genere, ad esempio per tramezzini.

   Di seguito si ricordano ed elencano una serie di

MISURE PREVENTIVE DA RISPETTARE E FAR RISPETTARE RIGOROSAMENTE:

  • Lavarsi le mani dopo aver usato i servizi igienici e prima di toccare il cibo (a tale scopo bisogna garantire costantemente le dotazioni igieniche dei lavelli, ossia sapone liquido e asciugamani di carta monouso ed erogatore non manuale di acqua calda);
  • Ove possibile, nella lavorazione di pasticceria e focacce ria, si consiglia vivamente l’utilizzo (non obbligatorio) di guanti monouso a perdere.
  • Lavare accuratamente e, ove possibile, sbucciare frutta e verdura  prima dell’utilizzo: ad esempio fragole e ciliegie DEVONO essere accuratamente lavate ;
  • Acquistare frutta e verdura proveniente dall’ Italia, verificando l’ etichetta di provenienza almeno fino al rientro dell’ emergenza;
  • Osservare le norme di corretta prassi igienica nello stoccaggio dei prodotti alimentari nelle apparecchiature refrigeranti:
  • riporre i prodotti ortofrutticoli e la frutta comunque separatamente da qualunque cibo già cotto, in particolare crema cotta, panna montata e creme da pasticceria varie specialmente se a base di latte e uova;
  • conservare separatamente latte pastorizzato fresco e prodotti a base di latte (panna, burrro, ecc.) da salumi, frutta e verdura.
  • proteggere tutti i prodotti da possibili contaminazioni mediante l’ utilizzo di contenitori igienici chiusi o fim plastico (salse e creme costituirebbero un idoneo substrato per la proliferazione dei microrganismi);
  • evitare di introdurre imballaggi utilizzati nel trasporto esterno nelle attrezzature frigorifere e nei locali di lavorazione.
  • Verificare sempre le corrette temperature di conservazione (schede frigoriferi).
  •  Assicurare il mantenimento di idonee condizioni igieniche per tutti i locali e attrezzature.
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Approvate le nuove norme regionali per la panificazione

Martedì 31 maggio il Consiglio Regionale ha approvato a larghissima maggioranza le nuove norme in materia di Artigianato  all’interno delle quali una parte rilevante riguarda la panificazione artigianale.

Prima regione in Italia a recepire le nuove norme derivanti dalla legge bersani, il disegno di legge numero 133 ora approvato prevede specifiche denominazioni per il pane fresco, per quello conservato nonchè riserva l’indicaizone di panificio alle sole aziende di panificazione che producono il pane dall’inizio alla fine della lavorazione.

Nuove norme anche relativamente alla panificazione festiva e domenicale.

Complessivamente positivo, nei prossimi giorni verrà diffuso il testo completo della norma e conseguentemente rimandiamo a breve una dettagliata spiegazione e commento sulle norme in questione.

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VENDITA PRODOTTI ALCOLICI

A seguito di controlli da parte di ispettori degli uffici della Dogana di Trieste continuano ad verificarsi situazioni in cui gli organi di vigilanza erogano multe per la mancanza  della licenza sugli spiriti.

A tale proposito sarà utile ricordare che tutte le aziende che esercitano la vendita di prodotti alcolici con gradazione superiore a 1,2° (anche solo birra o vino o spumante) devono essere in possesso della “Licenza d’esercizio per l’ attività di minuta vendita di prodotti alcolici” ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. 26.10.995, n° 504.

Si raccomanda pertanto di verificare la presenza e validità di tale licenza nel proprio punto vendita ricordando che la licenza non è valida se è intestata a persona fisica diversa dal titolare e che se non si possiede nel proprio negozio di vendita la licenza in ORIGINALE, si è comunque sanzionati.

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