Danno biologico e psicofisico per eccesso di lavoro straordinari.

la Corte di appello di Milano aveva riconosciuto a favore di un ex dipendente della stessa il danno biologico per usura da stress psicofisico subito per essere stato costretto ad effettuare troppe ore di lavoro straordinario.

L’azienda ha ricorso contro il provvedimento presso la Corte di Cassazione la quale, con sentenza dell’8 marzo numero 5437,  hanno confermato la legittimità del provvedimento assunto dal giudice della Corte d’Appello relativamente al fatto che il lavoro prestato fosse fortemente usurante sul piano fisico e psicofisico ma hanno accolto il ricorso relativamente al criterio di quantificazione del danno  in funzione della liquidazione dello stesso ritenendo che lo stesso spetti ad una valutazione di carattere medico-legale.

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Dequalificazione del dipendente e risarcimenti

Con sentenza n. 5237 del 4 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso un dipendente abbia subito un demansionamento o una dequalificaizone (cioè un passaggio a competenze o inquadramento inferiori) il risarcimento dello stesso non sia automatico, se ciò avviene a seguito di ristrutturazione interna aziendale.

Il parametro di valutaizone individuato dalla Corte di Cassazione è stato la concreta riqualificazione in senso inferiore delle mansioni del lavoratore, accompagnata dalla dimostrazione che ciò comportasse un pregiudizio effettivo a livello professionale, nonché biologico e, in questo caso, il in quanto il lavoratore non era riuscito a dimostrare il pregiudizio subito a livello professionale né  il danno biologico.

fonte: il sole 24 ore

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Riqualificazione energetica: 55% anche per lavori completati nel 2011

Coloro che intendono usufruire della detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica iniziati nel 2010 ma che si concluderanno (o si sono conclusi) nel 2011 debbono, entro il 31 marzo  inviare telematicamente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

 Inoltre, una volta conclusi i lavori, debbono darne comunicazione all’ENEA allegando i documenti relativi ai lavori eseguiti. Senza tale comunicaizone non si potrà usufruire della detrazione in questione.

La mancata comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo, invece, non annulla la detrazione  bensì comporta una un sanzione da € 258 a € 2.065.

fonte: il sole 24 ore

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Pubblicità telefonica: come evitarla

Dal 1° febbraio sono in vigore le nuove norme per il telemarketing.

Per tutti coloro che sono stanchi di ricevere telefonate che sollecitano acquisti telefonici o proposte commerciali e di abbonamento a tutte le ore del giorno è stato istituito il registro delle opposizioni a cura della Fondazione Bordoni su incarico del Ministero dell’Economia.

L’iscrizione dell’abbonato al registro delle opposizioni potrà avvenire attraverso diverse modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefono, lettera raccomandata e fax. L’iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato e riservata ai soli abbonati la cui numerazione sia presente all’interno di elenchi telefonici.

Si tenga però presente che laddove l’abbonato (ditta o privato) abbia rilasciato una liberatoria in materia di privacy ad una azienda specifica, ad esempio telefonica, l’iscrizione al registro potrebbe risultare inutile. 

per ulteriori informazioni: http://www.registrodelleopposizioni.it

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Interessi per ritardo dei pagamenti.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’8 febbraio è stato pubblicato il provvedimento del Ministero dell’Economia relativo ai nuovi interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011.

Di particolare interesse il fatto che se il ritardo riguarda tutti i beni in generale l’interesse da applicare è dell’8% (1% di interesse più 7% di maggiorazione per il ritardo) ma, nel caso dei prodotti alimentari deperibili l’interesse complessivo da applicare è del 10% (risultante dall’1% di interesse e dall’ 8% di maggiorazione).

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FOCUS: l’IVA sul pane (non sempre è il 4%)

Pubblichiamo una riflessione che riteniamo utile in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA al pane.  

L’IVA SUL PANE

L’applicazione corretta delle aliquote iva in panificazione rappresenta un tema estremamente delicato ed importante.

L’IVA SUL PANE FINO AL 1998

Per comprendere correttamente il problema bisogna rifarsi al testo “storico” della legge 580 del 1967  nel quale il prodotto “pane” era ben individuato e definito dall’articolo 14 nel seguente modo:  E’ denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio”).

Successivamente tale articolo venne modificato prevedendo anche la possibilità di denominare come pane anche quello sottoposto a cottura parziale (precotto) riconoscendo così, con conseguenze non certo di poco conto, il fatto che il completamento di cottura costituisce una fase esclusivamente commerciale e non una fase produttiva nel ciclo produzione e vendita del pane.

Tornando alla legge 580 nella sua stesura originale, essa prevedeva la possibilità di utilizzare nella produzione del pane un numero limitato di ingredienti specificatamente individuati ed, in tal caso, la denominazione “pane” doveva essere completata dal termine “speciale” seguito dal nome dell’ingrediente aggiunto. L’articolo 20 elencava in modo preciso tali ingredienti :

Art. 20. Nella confezione dei pani speciali è consentito l’impiego di burro, olio di oliva – in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l’olio di sansa di oliva rettificato – e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d’uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

Inoltre, con gli articoli 18 e 19, la norma regolamentava anche quali altre ben individuate sostanze si potevano impiegare per la sua produzione.

Art. 19. Nella produzione del pane è altresì consentito l’impiego di:

a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità su sostanza secca;

b) estratti di malto, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità, ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel regolamento;

c) alfa amilasi e beta amilasi.

Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, è ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo articolo 20.

Conseguentemente, poteva chiamarsi pane solo e soltanto il prodotto preparato con gli ingredienti previsti dall’art. 14 eventualmente integrati da quelli dell’art. 19  e pane speciale quel pane che, oltre agli ingredienti base di cui art. 14 (acqua, farina, sale e lievito) fosse stato prodotto utilizzando gli ingredienti elencati dall’articolo 20 e non altri. L’aggiunta di altri ingredienti alimentari, pur in regola dal punto di vista sanitario, non avrebbe in alcun modo consentito l’utilizzo della denominazione “pane” poiché si sarebbe trattato di altro prodotto.

Tale precisa individuazione del prodotto pane rivestiva conseguenze estremamente importanti ai fini fiscali: infatti solo e soltanto per il pane l’IVA da applicare era quella ridotta al 4% mentre prodotti che contenevano ingredienti scontavano l’IVA del 10%.  Così, ad esempio, mentre l’aggiunta di olive (ingrediente che compare nell’elenco art. 20) consentiva di denominare il prodotto così ottenuto come “pane speciale alle olive” e commercializzarlo con IVA al 4% , un impasto da pane al quale veniva aggiunto del pomodoro non si poteva chiamare pane e doveva scontare un’aliquota IVA del 10%.   

La situazione si è notevolmente modificata con l’approvazione del DPR 502 del 1998 che ha profondamente modificato la normativa precedente introducendo un principio – in parte di derivazione comunitaria –  e cioè che la denominazione del prodotto non può essere condizionata da un numero limitato di ingredienti ma che, nel caso specifico del prodotto pane, fermo restando che deve trattarsi di un impasto a base di acqua, farina, lievito e sale,  esso  può essere preparato utilizzando quale ingrediente qualunque sostanza alimentare. Infatti l’ articolo  4 comma 1 del DPR 502/98 recita  testualmente: 

4.  Ingredienti particolari.

 1. Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dall’articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

Tale previsione normativa va a sommarsi all’abrogazione degli articoli 18, 19 e 20 della 580/67, cioè di quelli che definivano esattamente gli ingredienti utilizzabili nella preparazione del pane. Quindi, con l’emanazione di questo decreto, non vi sono più limitazioni agli ingredienti utilizzabili per la preparazione del prodotto pane.

L’IVA SUL PANE DOPO IL DPR 502/98

Senza entrare in altri importanti conseguenze relative, ad esempio, ma non solo, all’etichettatura che si modifica in modo profondo rispetto a quella prevista dalla 580/67, il problema principale che ci si è posti era a quale aliquota iva dovesse essere assoggettato il pane che ora poteva contenere qualunque ingrediente.

Ovviamente il riferimento di base per determinarlo rimaneva il DPR 633 del 1972, ovvero il Testo Unico sull’IVA. Nello specifico, l’aliquota era definita al numero 15 della

tabella A Parte II : Beni e servizi soggetti all`aliquota del 4% :

15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.

Tale definizione se risultava soddisfacente sulla base dell’articolo 20 della 580/67, dopo la sua soppressione rischiava di ingenerare confusione totale sulla definizione relativa al 4%.

Su istanza delle Federazione Panificatori si giunse ad un chiarimento da parte del ministero delle Finanze che con circolare n. 39/E del 17 febbraio 1999, ha stabilito che per il pane prodotto

secondo  gli articoli 14 , 18, 19 e 20, indipendentemente dalla loro abolizione per effetto del nuovo decreto, l’aliquota IVA rimane al 4%, mentre per il pane prodotto con altri ingredienti diversi da quelli già previsti dall’articolo 20,  deve essere applicata l’IVA al 10%.

Più esattamente, il testo della circolare 39 conclude:

 

“Conseguentemente, ai fini della individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare alla aliquota del 4% restano operanti le disposizioni recate dal titolo III della legge n. 580 del 1967 nella formulazione precedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 502 del 1998.”

 

Pertanto, l’aliquota del 4% potrà essere applicata solo e soltanto ai pani prodotti con i seguenti ingredienti:

  • sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio”).
  • burro, olio di oliva – in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l’olio di sansa di oliva rettificato – e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d’uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

 

Tuttavia, rimangono aperti alcuni problemi interpretativi relativi a pani prodotti con alte percentuali di zuccheri poiché gli stessi potrebbero essere ricompresi nella cosiddetta “panetteria fine” e come tali rientranti alla voce 68 della PARTE III Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% della richiamata tabella A del Testo Unico dell’IVA ai numeri:  

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 18.06);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05);

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);

Analogamente, si raccomanda prudenza nella determinazione dell’aliquota IVA da applicare ai pani arricchiti da semi vari (girasole, sesamo, ecc, ) poiché anche questi potrebbero essere assimilati a prodotto di panetteria fine e come tale rientrante nell’IVA al 10%.

Tornando al problema della presenza di zucchero nel pane, bisogna chiarire che il decreto 502/98 prevedeva la possibilità che nella preparazione del pane potessero essere utilizzati quali ingredienti aggiunti ( diversamente da quelli considerati particolari definiti dall’articolo 4 sopra riportato ) diverse sostanze e precisamente:

3.  Aggiunte.

1. Nella produzione del pane è consentito l’impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri.

2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantità inferiori a quelle previste dall’articolo 4.

Pertanto, gli ingredienti corrispondenti a quanto sopra non dovrebbero modificare il concetto di “prodotti di panetteria ordinaria” e quindi tali da scontare l’aliquota del 4%  purchè, nel caso di zuccheri e estratti di malto, siano impiegati in quantità inferiori a quelle previste dall’articolo 4 comma 3:

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

Si ritiene pertanto che un utilizzo di zuccheri superiore al 2% faccia passare l’aliquota IVA del prodotto dal 4 al 10%.

E’ doveroso sottolineare come in sede di verifiche fiscali tali elementi siano spesso stati oggetto di contestazione e come la presenza dello zucchero tra gli ingredienti sia stata considerata elemento sufficiente per valutare il prodotto come rientrate nell’aliquota del 10% indipendentemente dalla sua percentuale di utilizzo.

Vale però la pena di ricordare anche come nell’articolo 20 della 580/67 soppresso a fini normativi ma vigente ai fini fiscali in termini di individuazione dell’aliquota IVA del 4 %, siano esplicitamente richiamati malto, saccarosio e destrosio.   Ora, zucchero non è altro che il nome comune con il quale si indica la sostanza saccarosio.  Pertanto bisognerebbe concludere che è sufficiente utilizzare nell’etichettatura degli ingredienti del pane il termine saccarosio anziché quello di zucchero per risolvere il problema.

Se così fosse – e così dovrebbe essere -  ne consegue che l’applicazione dell’aliquota IVA 10% dovrebbe essere presa in considerazione solo quando nella preparazione del pane si utilizzino zuccheri (termine generico indicante sostanze zuccherine) ma non, nello specifico, il saccarosio oppure se quest’ultimo sia utilizzato in percentuali superiori al 2%.

Avvertenza: le conclusioni sopra riportate sono frutto di valutazioni approfondite fatte anche nelle sedi istituzionali competenti: tuttavia, a differenza dei testi normativi, le stesse debbono essere attentamente valutate non costituendo elemento giuridico formalmente confermato dagli uffici competenti ma elemento utile ad eventuali contestazioni in sede di accertamento. Pertanto è raccomandabile la massima attenzione e prudenza nella determinazione delle aliquote IVA applicate alla vendita dei prodotti in questione.

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Permessi per disabilità gravi

Con circolare del 1° marzo, numero 45, l’INPS ha inteso regolamentare e chiarire le modalità e condizioni nelle quali un lavoratore può fruire di permessi nel caso soffra egli stesso di disabilità gravi oppure debba assistere parenti (generalmente entro il secondo grado ) affetti dalle stesse.

In particolare la circolare  la circolare introduce e disciplina le seguenti novità:

Ø  Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.

 Ø   Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.

 Ø  Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività  dell’assistenza.

 Ø  Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

 Ø  Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.

 Ø  Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica  relativa ai benefici in argomento.

Per la complessità delle disposizioni in materia si consiglia, chi fosse interessato all’argomento, di consultare il testo integrale della circolare reperibile all’indirizzo:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2001-03-2011.htm

fonte: www.inps.it

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Visite mediche di controllo

Come noto, nel corso di assenze per malattia il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di controllo non solo su richiesta del datore di lavoro ma anche per iniziativa dell’istituto assicurativo.  Per garantire un miglior risultato di tali controlli, lINPS ha varato il progetto  “Data Mining” per la disposizione delle visite mediche di controllo. Mediante tale strumento, la scelta dei soggetti da sottoporre a visita medica è guidata da un sistema informatico esperto che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate, basato su una tecnica statistica di analisi multivariata, che permette di segnalare i certificati più a rischio in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità. Circolare n. 26 dell’8 febbraio 2011.

 fonte: www.inps.it

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Contributi INPS 2011 per artigiani e commercianti.

Con la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno in corso da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010 e primo e secondo acconto 2011, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.

fonte: www.inps.it

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Le somme dovute al fisco si possono compensare con i crediti erariali

Con la risoluzione 18/E del 21 febbraio trovano finalmente applicazione le norme previste dall’art. 31  del decreto legge 78/2010  che sancisce il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali e` scaduto il termine di pagamento (pena l`applicazione di una sanzione del 50% dell`importo indebitamente compensato), e, dall`altro, introduce la possibilita` di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

L`operazione va effettuata utilizzando il modello F24 Accise, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell`Agenzia delle Entrate.

Il decreto specifica anche quali siano le procedure da addottare anche relativamente ai crediti IVA .

Il provvedimento è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

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