E’ stato fissato per lunedì 21 febbraio alle ore 16,00 il previsto incontro dell’Unione Regionale Panificatori con le rappresentanze sindacali regionali dei lavoratori di Fai- CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL.
Nell’incontro, che si terrà a Trieste in via Roma 28 presso la sede dell’Unione Regionale stessa, si procederà ad una attenta analisi dello stato complessivo del settore anche alla luce dell’andamento dei costi delle materie prime.
Scopo dell’incontro è anche quello di valutare l’opportunità e la possibilità di istituire un osservatorio permamente regionale di settore che consenta alle parti datoriale e dei lavoratori di predisporre proposte anche nei confronti degli enti locali sui temi di maggior criticità per il mercato e per l’occupazione.
In vista dell’incontro con le organizzazioni sindacali regionali, il Comitato Esecutivo regionale si riunirà a Gorizia il giorno 9 febbraio alle ore 16 presso la locale sede dell’ASCOM.
Coloro che intendono sanare i versamenti non effettuati o comunque non esatti relativi a IVA e ritenute d’acconto scaduti il 17 gennaio ultimo scorso possono avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso che prevede, oltre al pagamento del tributo omesso o incompleto, il versamento degli interessi di mora al tasso dell’1,5% e la sanzione ridotta del 3%.
Con circolare numero 22/2011 l’INPS ha reso nota la prassi da seguire per poter usufruire del cosiddetto “Bonus Assunzioni” previsto dalla Finanziaria 2010 relativo al reimpiego di alcune specifiche tipologie di lavoratori, ed, in particolare, dell’assunzione di over 50 , di coloro che percepiscono di forme di sostegno disoccupazione e di lavoratori in mobilità con 35 anni di anzianità.
Le domande vanno indirizzate telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio . Poichè si tratta di usufruire di uno stanziamento complessivamente previsto in 120 milioni di Euro, tra tutte le domande presentate verrà stilata una graduatoria nazionale.
Per le aziende ammesse iun graduatoria l’agevolazione sarà relativa ai contributi previdenziali che saranno pari al 10%. Inoltre, relativamente al 2010, è previsto anche un incentivo economico pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Con circolare del 31 gennaio u.s. l’INPS ha ulteriormente illustrato le modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia del personale dipendente. La trasmissione telematica è un obbligo per i medici di famiglia ai sensi fdell’art. 25 della legge 183/2010.
In particolare, con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell’obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati.
Al momento le imprese ne sono coinvolte solo marginalmente poichè il certificato potrà essere ricevuto telematicamente solo da quelle imprese che siano in possesso della PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata. Tuttavia bisogna ricordare che a partire dal 29/11/2011 la PEC diverrà obbligatoria per tutte le imprese al fine di poter gestire telematicamente i rapporti con la pubblica amministrazione.
Sul tema panificatori.fvg ritornerà a breve con un focus specifico.
Per effetto della Finanziaria 2011 a partire dal 1° febbraio il ritardato versamento delle imposte continua a godere di sanzioni ridotte ma le stesse sono state aumentate.
Pertanto, prima di decidere se ritardare il versamento, conviene verificarne il costo effettivo in termini di sanzione.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso legale di interesse è aumentanto di mezzo punto, salendo così all’1,5% rispetto al precedente.
La Cassazione, con sentenza di gennaio 2011, ha accolto il ricorso di un lavoratore per il quale era stata riconosciuta la natura professionale della malattia ma respinta la richiesta di risarcimento morale avanzata nei confronti dell’impresa dal lavoratore stesso.
La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore contro la decisione La Corte d’Appello che aveva confermato la malattia professionale ma rigettato la richiesta di danno morale poichè il dipendente non aveva presentato documentazione idonea a comprovare che gli obblighi in materia di sicurezza erano stati violati.La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore contro tale decisione sulla base del dettato legislativo che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di aver adottato, nel rispetto dell’art. 2087 c.c., “tutte le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l´esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l´integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Per altro verso i giudici di Cassazione, nel rinviare ad una nuova Corte d’appello hanno sottolineato come l’onere della prova rimane comunque valido anche per il lavoratore poichè, secondo la norma, esso “incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l´onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l´uno e l´altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l´onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.
I contratti a termine sono regolamentati dall’ art. 1 del D.Lgs.n.368/2001.
In particolare, essi si basano sul fatto che la regola generale sia costituita dai contratti a tempo indeterminato e che quelli a tempo determinato ne siano “un’eccezione giustificata da esigenze di carattere temporaneo e comunque non stabili”.
Nello specifico, la norma prevede che alla base della stipulazione di un contratto a termine vi siano “ ragioni di ordine tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo” che siano ben descritte nel contratto stesso e che pur non essendo necessariamente di carattere eccezionale siano comunque da considerarsi temporanee al momento della stipula anche se successivamente esse possono divenire stabili e permanenti.
Il Collegato al Lavoro, con l’articolo 32, ha inteso intervenire sulla materia specificando che ove si verificasse l’insussitenza delle condizioni sopra richiamate e il contratto a termine fosse conseguentemente da considerarsi automaticamente quale contratto a tempo indeterminato, venga prevista l’applicazione di una sanzione compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità retributive anche a distanza di tempo dal termine del rapporto di lavoro.
E’ importante dunque, qualora si ricorra a questa tipologfia contrattuale, tenere ben presente l’obbligo di corrispondere alle specifiche che la norma prevede sulle ragioni e sulla temporaneità delle stesse al momento dell’assunzione.
Una sentenza destinata a fare rumore quella della Cassazione del 18 gennaio secondo la quale l’etichettatura degli alimenti deve essere fatta al momento del confezionamento del prodotto.
La Cassazione ha sancito infatti che il prodotto confezionato privo di etichetta possa configurare il reato di frode in commercio anche se il prodotto in questione è ancora nei locali del produttore e non in quelli destinati alla vendita.
Il caso in questione riguardava il fatto che l’azienda aveva le macchine per l’etichettatura guaste, ma tale motivazione non è stata ritenuta sufficiente dallla Cassazione stessa.
Il CUD 2011relativo al 2010 deve essere consegnato ai dipendenti entro il 28 febbraio.
Nel modello saranno presenti due nuovi campi specifici per la detassazione di notturni e strordinari al 10% che conterranno le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, ovvero per lavoro straordinario, che erano assoggettabili all’imposta sostitutiva negli anni di riferimento, e sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria.
Come noto non vi è ancora chiarezza sull’applicaizone di tale deetassazione per quanto attiene al lavoro notturno dei panifici: proprio per questo EBIPAN , l’Ente Bilaterale Nazionale per la panificazione, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’applicabilità nel nostro settore che, al momento, appare molto controversa.