Con sentenza n. 939 del 17 gennaio 2011, la Cassazione, Seconda sezione penale, si pronunciata in materia di emissioni rumorose ricordando come “mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le emissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall’articolo 844 del codice civile”.
In definitiva, quindi, è possibile che delle emissioni rumorose che non superino la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, possono essere illecite in quanto intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, agli effetti dannosi dei rumori medesimi.