Per l’anno 2012 le domande per accedere agli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del Testo unico emanato con DPReg 272/2005 (contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane) che pubblichiamo di seguito a questo articolo.,possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo Testo unico regolamentare in materia di incentivi alle imprese artigiane. Il nuovo testo unico sarà pubblicato entro i primi giorni di febbraio 2012.
Corre l’obbligo peratro di far presente che le domande, a meno di indicazioni diverse, dovrebbero essere presentate al Mediocredito o istituti bancari convenzionati con lo stesso ma anche che ad oggi non vi è certezza sulla possibilità di attivare finanziamenti sul Mediocredito stesso.
E’ ovviamente auspicabile che nel nuovo testo Unico di cui sopra vengano date indicazioni procedurali diverse e concretamente percorribili.
Ecco il testo dell’articolo 8, comma 1 del Testo unico emanato con DPReg 272/2005 (contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane) :
1. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Camera di
commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica
alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale
12/2002:
a) incentivi per l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui
al titolo II, capo VI;
b) incentivi per l’adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII;
c) incentivi per l’acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la
certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale
e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII;
d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la
realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX;
e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed
estere di cui al titolo II, capo X;
f) incentivi per l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di
cui al titolo II, capo XI;
g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII;
h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII;
i) incentivi per la continuità dell’impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV
1. Le domande per accedere ai seguenti incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12/2002: a) incentivi per l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI; b) incentivi per l’adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo VII; c) incentivi per l’acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VIII; d) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo IX; e) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo X; f) incentivi per l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo XI; g) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo XII; h) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo XIII; i) incentivi per la continuità dell’impresa artigiana di cui al titolo II, capo XIV