Beni aziendali in uso a soci e titolari: obbligo di comunicazione.

La Legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto l’obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta i beni di proprietà dell’imprea che sono concessi in godimento a soci o titolari.
Le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento .

L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della  base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Con il provvedimento del 16 novembre l’Agenzia delle Entrate ricorda che L’obbligo della comunicazione  sussiste per i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” o da includerenella categoria “altro” mentre rimangono esclusi dalla comunicazione i beni di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’IVA.

Nella comunicaizone vanno indicati i seguenti dati:

     – per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
     – per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
     – tipologia di utilizzazione del bene;
     – tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
     – categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
     – ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

Per maggiori chiarimenti invitiamo a rivolgersi all’associazione provinciale di riferimento o scrivere, indicando il proprio nome e l’indirizzo aziendale, a

info@panificatori.fvg.it

   L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della  base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

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IMPORTANTE: ENTRO il 23/12 obbligatoria la comunicazione del responsabile di panificazione.

Ricordiamo a tutti i panificatori della Regione che, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale  7/2011, tutte le imprese di panificazione operanti alla data del 23 giugno 2011 debbono comunicare entro il 23 dicembre al registro delle imprese, mediante la comunicazione unica, il nominativo del responsabile di panificazione.

Per quanto riguarda invece le imprese di nuova costituzione occorre presentare  la SCIA con l’indicazione del responsabile della panificazione (art. 38) il quale deve possedere alternativamente uno dei requisiti ex art. 37. La SCIA è presentata al registro imprese contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’AIA.

Entrambe le comunicazioni vanno effettuate per via telematica.

Il responsabile di panificazione (chiamato anche responsabile tecnico) è designato dal legale rappresentante dell’ impresa e deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro nell’ ambito dello stesso impianto; il responsabile di panificazione può essere titolare dell’ impresa o socio d’ opera di imprese già autorizzate in base alla previgente disciplina, ovvero un collaboratore familiare, un socio o un dipendente dell’ impresa che abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa qualificata di panificazione nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge.

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L’aliquota IVA per il pane al farro e pane di Kamut.

Da un panificatore della nostra Regione riceviamo il seguente quesito:

Produco pane con farina Kamut e pane con farina di farro. Con quale aliquota IVA devo commercializzare questi due tipi di pane ?

Il quesito, a prima vista semplice, deve essere in realtà esaminato con attenzione.  Poiché  ad oggi non vi sono pronunciamenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate (se non relativamente alla produzione di pasta), la risposta deve essere data alla luce delle normative vigenti che vanno per quanto possibile correttamente incrociate ed interpretate tra di loro.

Abbiamo anche chiesto conforto al dott. Fierro della nostra Federazione Italiana Panificatori  con il quale ci siamo confrontati approfonditamente sull’argomento e dal quale abbiamo ricevuto preziose indicazioni in merito. Abbiamo inoltre chiesto alla Federazione di predisporre a tal proposito un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Sicuramente le fonti primarie dalle quali partire sono

il DPR 633/72 il quale prevede nella TABELLA A Parte II :BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%

punto 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

e l’ ART. 14 LEGGE 580/67 :

  1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

Dunque, le condizioni per l’applicabilità dell’aliquota del 4 % e non di quella del 10% sono che si tratti di pane il quale, a sua volta, per essere definibile come tale, deve essere preparato con sfarinati di grano. Ciò indipendentemente da altri ingredienti aggiunti.

La questione dunque è se le farine di Kamut e farro si possano definire come sfarinati di grano o meno.

  • Ora, ricordiamo che il frumento di grano tenero è classificato come Triticum aestivum, quello di grano duro  come Triticum turgidum durum; il farro a sua volta appartiene al genere Triticum ( il nome corretto è Triticum turgidum dicoccum) e così pure il Kamut il cui termine scientifico è Triticum turgidum turanicum.

Ne consegue, pertanto, che in tutti questi casi ci troviamo di fronte a tipologie diverse di cereali ma tutti appartenenti al genere triticum che è identificativo, in botanica, del grano o frumento che dir si voglia.

Si ritiene pertanto corretto definire pane anche il prodotto ottenuto da farine di farro o kamut  e, conseguentemente, appare a nostro avviso  legittima l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% in entrambi i casi fermo restando che gli altri ingredienti eventualmente utilizzati rientrino nell’ambito dell’ art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580.  A tale riguardo si può anche fare riferimento al nostro focus specifico all’indirizzo: http://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/

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DAL 15 NOVEMBRE OBBLIGO DI PNEUMATICI NEVE O CATENE A BORDO

Si ricorda a tutti che a partire dal 15 novembre su moltissime strade della regione vige l’obbligo di avere o pneumatici neve o catene a bordo,.Le nuove disposizioni permettono  agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell’osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista (da 80 a 318 euro). 

sul sito della  Polizia di Stato all’indirizzo http://www.poliziadistato.it/articolo/21073/ si possono trovare ulteriori informazioni . In particolare, per la regione Friuli Venezia Giulia, il provvedimento interessa praticcamente tute le statali e provinciali ivi comprese le province di Trieste (Statale 202 e strada Costiera) e Gorizia.

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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA con incassi e pagamenti tracciabili

La Legge di Stabilità per il 2012 prevede che  i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili (cioè attraverso bonifici, assegni, Ri.ba, carte di credito, prepagate o carte di debito (bancomat), etc.) possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.  In tal modo non si incorre più il rischio di essere sanzionati per tenuta della contabilità omessa op irregolare. Ovviamente tale procedura non risulta applicabile da coloro che operano con la vendita al pubblico al minuto (quindi incassi per contante) mentre potrebbe essere utilizzata da imprese che operino esclusivamente all’ingrosso purchè tutti i movimenti contabili risultino, come detto sopra, perfettamente tracciabili. 

Fonti:  fisco e tasse – Il Sole 24 Ore
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APPRENDISTATO: dalla finanziaria 2012 nuove agevolazioni

Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità per il 2012 rinforza gli incentivi contributivi ai datori di lavoro che assumano dipendenti con contratto di apprendistato. In particolare, è previsto uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, è può durare per un massimo di 3 anni. Con un decreto ad hoc, il Ministero del Lavoro destinerà ogni anno, nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione, una quota fino a 200 milioni di euro all’apprendistato.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Riunione dell’Unione Regionale.

E’ convocata per lunedì 14 a Udine, presso la sede dell’Associazione  di Udine, la direzione dell’Unione Regionale Panificatori.

All’ordine dfel giorno il calendario delle iniziative 2012, la definizione della bozza di regolamento dell’Ente Bilaterale, i rapporti con le organizzazioni regionali dei lavoratori.

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Dolce Natale Italiano: udienza dal Papa

Ritorna anche quest’anno il DOLCE NATALE ITALIANO, la manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Panificatori per promuovere i dolci tradizionali natalizi dei fornai offrendo ai propri clienti un assaggio nle periodo prenatalizio. Lo scopo principale è quello di farli assaggiare alla clientela prima della partenza dei supersconti per i panettoni e pandori nei supermercati.

Quest’anno DOLCE NATALE ITALIANO coprirà complessivamente un periodo di quindici giorni, dal 30 novembre al 15 dicembre. I panificatori riceveranno tutti attraverso l’Arte Bianca il manifesto da applicare sulla vetrina.  La Federazione ha invitato le organizzazioni provinciali a promuovere anche dei momenti di degustazione collettiva.

Prossimamente ne daremo conto per quanto riguarda la nostra  regione.

Inoltre, come negli anni scorsi, la federazione per mercoledì 30 novembre organizza l’incontro per gli auguri con il Santo Padre : tutti i panificatori che volessero prendervi parte da soli o con le famiglie o con i propri dipendenti potranno prenotarsi presso la propria associazione provinciale o scriverci al nostro sito: info@panificatori.fvg.it o, ancora, chiamare direttamente la Federazione Italiana Panificatori allo 06 8549559.  Ricordiamo che per partecipare all’udienza bisogna presentarsi all’ingresso dell’Aula Nervi entro le ore 9,30 dove i funzionari della Federazione provvederanno, come di consueto, all’ingresso.  Per coloro che volessero recarsi in giornata sarà sufficiente prendere il volo Alitalia da Ronchi dei Legionari delle ore 6,55 del mattino con possibile ritorno alle ore 17,15 dello stesso giorno.

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Legittimo il licenziamento del lavoratore che si impossessa di materiale aziendale

Con sentenza n. 22692 del 7 novembre 2011, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa a seguito dell’impossessamento, da parte del dipendente, di materiale aziendale. il recesso diviene possibile non tanto per il danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro ma per la ripercussione dell’evento sul rapporto fiduciario e sui dubbi di un corretto adempimento degli obblighi di fedeltà a carico del lavoratore.

Notizia pubblicata da : Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Sentenze di Cassazione Lavoro
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Cassazione : L’insulto sul luogo di lavoro è reato

La Cassazione, con sentenza n. 37380 del 17 ottobre 2011, ha affermato che insultare un lavoratore sul luogo di lavoro e davanti ai suoi colleghi può essere considerato reato di ingiuria. La frase in questione è la seguente “lei dice solo stronzate”.
La Suprema Corte ha evidenziato che “la collocazione dell’episodio in una riunione di colleghi, quotidianamente impegnati in un’attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore di quest’ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l’incidenza lesiva della condotta, e la cui portata doveva pertanto essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull’esistenza o meno di un pregiudizio per l’onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed  umano.

 da: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Sentenze di Cassazione Lavoro

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